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Statuto - Federcori

STATUTO

Statuto

Federazione Cori Italiani Chorus Inside

Associazione di Promozione Sociale — Ente del Terzo Settore — FEDERCORI

Denominazione

È costituita ai sensi del Libro Primo, Capo II, del codice civile del codice civile e del decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117, una Associazione di promozione sociale, culturale, del tempo libero, con finalità assistenziali, denominata: "FEDERAZIONE CORI ITALIANI CHORUS INSIDE APS ETS" o anche, in breve: "FEDERCORI", di seguito anche, semplicemente, "Associazione" o "FEDERCORI".

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi espressi nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01) che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

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Durata. Esercizio finanziario

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2070 (duemilasettanta). Essa potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell'Assemblea dei soci. In caso di proroga non sarà necessario integrare il presente Statuto.

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

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Sede

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Chieti.

L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare il presente statuto, anche nell'ipotesi di trasferimento della sede in altro Comune.

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Scopi sociali, principi e finalità

L'Associazione, senza fini di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si organizza in Federazione Nazionale del settore Corale strutturata in Comitati Regionali ed ha per oggetto lo studio, la pratica, l'approfondimento e la diffusione del canto corale, della musica e dell'arte in genere.

Tra i propri scopi istituzionali rientra espressamente la formazione del personale scolastico, ivi compresa la formazione in servizio, l’aggiornamento e lo sviluppo professionale del personale delle istituzioni scolastiche, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente e, ove previsto, nell’ambito delle procedure di accreditamento, qualificazione e riconoscimento disciplinate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’Associazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:

  • d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare l'Associazione si occupa di

  • promuovere il canto corale nelle sue più svariate accezioni, incentivarlo in tutti i settori e qualificarlo sotto il profilo didattico;
  • sviluppare lo studio della musica corale italiana favorendo, fra i gruppi associati, la ricerca, la divulgazione dei reperti, lo scambio delle rispettive esperienze;
  • intrattenere i rapporti con le istituzioni a livello nazionale tutelando gli interessi della coralità in ogni suo grado e livello;
  • promuovere e organizzare manifestazioni artistiche di ampio respiro e progetti formativi di livello superiore in ambito nazionale e internazionale, in collaborazione con le Associazioni Regionali Corali e con altri organismi internazionali;
  • coordinare l'attività delle Associazioni Regionali Corali con l'intento di perseguire obiettivi unitari adottando altresì un metodo a "rete" sul territorio;
  • divulgare il patrimonio corale italiano attraverso la pubblicazione, in proprio e/o in collaborazione con altre case editrici, di nuove composizioni rivolte sia ai bambini, che ai giovani, che ai cori di adulti e di approfondimenti specifici sul mondo corale;
  • promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi d'ogni genere (anche in formato elettronico e via web) nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare, inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie, riviste, redazionali, newsletter, nonché promuovere in ogni forma e con ogni mezzo le proprie attività istituzionali e sociali;
  • istituire ed aggiornare l'Albo Nazionale delle Associazioni Corali, dei Coristi e di ogni altra categoria professionale del settore, determinandone tramite Regolamento i requisiti di ingresso e di eventuale aggiornamento professionale;
  • istituire ed aggiornare l'Albo Internazionale delle Associazioni Corali e di ogni categoria professionale ed amatoriale del settore, le cui modalità di iscrizione e di tenuta verranno stabiliti con apposito Regolamento;
  • istituire, progettare, organizzare ed erogare corsi di formazione e di aggiornamento professionale, ivi compresi percorsi di formazione rivolti al personale scolastico, anche in presenza, a distanza o in modalità mista, secondo la normativa vigente;
  • promuovere la diffusione delle conoscenze e l'aggiornamento tecnico, metodologico e scientifico mediante l'organizzazione di giornate di Formazione, Riunioni, Congressi, Seminari, Workshop, Eventi, ecc;
  • collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con Organismi nazionali ed internazionali, con professionisti, Associazioni, Enti, Istituzioni di qualsiasi genere e natura per la promozione, diffusione, divulgazione della musica, del canto corale e dell'arte in genere;
  • mettere a disposizione degli associati servizi e convenzioni stipulate a livello nazionale;
  • rappresentare la coralità italiana in sede europea e internazionale;
  • promuovere il turismo dei territori anche per conto di singoli enti locali;
  • migliorare la qualità dei servizi culturali e turistici esistenti e creare nuovi servizi;
  • realizzare attività per lo sviluppo del territorio delle regioni italiane;
  • promuovere la cultura della legalità e della pace tra i popoli;
  • organizzare eventi di carattere regionale, nazionale ed internazionale.

L’Associazione, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio direttivo.

L’Associazione, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L’Associazione svolge le attività di interesse generale di cui ai commi precedenti in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, potrà collaborare con e aderire ad altri organismi e associazioni sia essi di natura nazionale che internazionale aventi scopi similari; potrà inoltre assumere o ingaggiare artisti, animatori, sportivi, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione. Potrà, inoltre, affiliarsi a uno o più Enti di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciuti dal Ministero degli Interni.

L'adesione ad altri organismi potrà comportare l'accettazione senza ulteriore ratifica dei loro Regolamenti relativamente all'affiliazione o aderenza alle altre loro norme purché non in contrasto con i principi e scopi dell'Associazione e purché mantenga la propria autonomia.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione di fini sociali. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

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Patrimonio ed entrate

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria e ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio e le entrate sono costituite da:

  • dalle quote iscrizione e dai contributi degli associati;
  • dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
  • dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
  • da contributi di soggetti pubblici o privati.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

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Soci: diritti e doveri

L’Associazione, a norma dell’art. 35 del CTS, è composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti e doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli ordinari;

Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono assumere la qualifica di socio ordinario tutti i Cori che ne facciano richiesta attraverso il proprio legale rappresentante, dichiarando di condividerne gli scopi sociali. L'istanza di ammissione può essere inoltrata anche on-line o perfezionata sul sito dell'Associazione qualora possibile. L'istanza di ammissione deve essere corredata di ricevuta di versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati.

L'ammissione all'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale o da apposita Commissione da esso designata previa verifica dei requisiti richiesti e può essere rifiutata per gravi motivi che non devono essere verbalizzati né comunicati.

L'iscrizione ha validità fino alla fine dell'esercizio finanziario dell'anno di ammissione e si rinnova automaticamente di dodici mesi col versamento della quota associativa. Non sono Ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il versamento della quota associativa da parte dei soci ordinari deve essere effettuato entro il giorno 30 (trenta) del primo mese di ciascun anno finanziario per poter maturare il diritto di voto alle assemblee.

L’adesione alla Federazione Nazionale comporta l’automatica adesione ai Comitati Regionali di riferimento.

L'Adesione all'Associazione da parte dei Soci comporta:

  • piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e dei suoi regolamenti;
  • il pagamento della quota d'iscrizione, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi;
  • mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
  • sottoscrizione e accettazione del codice di condotta e della carta dei valori;
  • l'inserimento nel Registro interno dei soci.
  • il diritto ad analizzare i libri sociali di cui all’art. 15 del CTS.

Il socio può recedere dall'Associazione senza il diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.

La perdita della qualità di Socio può avvenire per:

  1. morosità;
  2. non ottemperanza alle disposizioni statutarie, dei regolamenti, del codice di condotta e della carta dei valori;
  3. quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
  4. comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo Nazionale senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. È ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Se non espressamente deliberato le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell'Associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi spese, a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

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Soci tesserati

I Coristi, i musicisti, i professionisti ed amatori del settore tesserati dai Cori assumono lo status di socio tesserato della FEDERCORI; i Cori ne stabiliranno le modalità di ammissione e ne verificheranno i requisiti nel rispetto del presente statuto e dei regolamenti adottati dall'Associazione. Possono associarsi anche i minori per i quali è necessario l'assenso di un genitore.

I soci tesserati eserciteranno il diritto di elettorato attivo e passivo presso i Cori dove sono iscritti.

I soci tesserati hanno diritto di usufruire dei servizi istituzionali della FEDERCORI alle condizioni da quest'ultima stabilite.

Il socio tesserato cessa di appartenere alla FEDERCORI:

  • per dimissioni;
  • per recesso o scioglimento volontario del Coro al quale è affiliato;
  • per decesso;
  • per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
  • per espulsione;
  • per revoca dell'affiliazione al Coro cui ha aderito.

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Comitati Regionali Corali

L'Organizzazione periferica della FEDERCORI è costituita dai Comitati Regionali Corali.

L'organizzazione della FEDERCORI si ispira a criteri di federalismo e di decentramento sul territorio. Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi, la presenza sul territorio di ogni Regione ed il collegamento delle attività territoriali nell'ambito di ciascuna Regione, sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione.

I Comitati Regionali Corali hanno natura di associazione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile e rispondono con il loro patrimonio per le obbligazioni assunte. Possono essere soci dei Comitati Regionali Corali i Cori che hanno la sede nel territorio di riferimento. Essi hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria e si dotano di un proprio Statuto e di eventuali Regolamenti che non devono essere in contrasto con il presente Statuto e i Regolamenti della FEDERCORI. Nei rispettivi Statuti e negli eventuali Regolamenti dovrà essere disciplinata la modalità di funzionamento degli organi sociali che, oltre a non essere in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti della FEDERCORI, devono dare attuazione alle disposizioni che possono essere emanate mediante Regolamento o delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o delibera presidenziale.

Il legale rappresentante o persona delegata dal Consiglio Direttivo partecipa alle riunioni dell'Assemblea generale dei soci dell'Associazione.

L'elettorato attivo è esercitato dai rappresentanti legali o dai delegati dei singoli Cori che hanno sede nel territorio di competenza dei Comitati Regionali Corali. Ogni Coro - all'interno dei comitati regionali - ha diritto a un voto; sono ammesse massimo 2 (due) deleghe.

I poteri e le funzioni dei Comitati Regionali Corali non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione.

In presenza di:

  • gravi e documentate insufficienze gestionali;
  • gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari,
  • mancato funzionamento degli organi o inattività corale o formativa;
  • omessa presentazione ed approvazione del rendiconto economico e finanziario nei termini indicati dallo Statuto;
  • omessa approvazione e trasmissione all'Associazione dello statuto;
  • omessa trasmissione all'Associazione del rendiconto annuale entro 10 (dieci) giorni dalla sua approvazione,
  • gravi e documentati casi di irregolarità amministrative e contabili,

i Comitati Regionali Corali possono essere commissariati.

Il Commissariamento è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Nella delibera sono indicati anche la durata del Commissariamento, il nome del Commissario e i poteri assegnatigli.

Il Commissario risponde all'organismo che lo ha nominato.

Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito.

Egli rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato.

Il Commissariamento non può durare più di sei mesi. Entro detta data deve essere convocata l'Assemblea elettiva del Comitato Regionale Corale nel rispetto delle disposizioni contenute nel relativo statuto.

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Utilizzo di nome, marchio e logo

Il logo dell'Associazione, oltreché simboli e marchi della stessa, possono essere utilizzati dai soci tesserati e dagli Enti affiliati previo consenso scritto del Consiglio Direttivo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione medesima. L'Associazione si riserva la tutela del contrassegno e del nominativo in linea con le disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti.

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Quote sociali

Gli importi delle quote associative, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

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Organi sociali

Gli organi sociali sono:

  • l'Assemblea Generale
  • il Consiglio Direttivo Nazionale
  • le Commissioni
  • l’organo di Controllo
  • il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti
  • il Collegio dei Probiviri

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L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è sovrana. Essa è formata da tutti i rappresentanti legali o persone delegate dei Comitati Regionali Corali. Sono ammesse due deleghe.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione o da diverso organo eventualmente previsto dallo Statuto, mediante avviso scritto affisso presso la sede dell'Associazione e presso tutte le eventuali sedi secondarie e amministrative oppure spedito con lettera raccomandata o inviato a mezzo posta elettronica o telefax a tutti gli aventi diritto a parteciparvi o pubblicato a mezzo stampa o sul sito ufficiale dell'Associazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'Assemblea Generale, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata, salvo che non sia pubblicata a mezzo stampa o sul sito ufficiale dell'Associazione, all'indirizzo o alla casella di posta elettronica o al numero di telefax dell'avente diritto al voto indicato nella richiesta di iscrizione ovvero risultante dalla comunicazione depositata alla Segreteria in data successiva.

L’assemblea è dotata dei seguenti poteri:

  1. nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Organo di Controllo;
  2. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approvare il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale;
  4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  6. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  7. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  8. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il 30 giugno, per approvare il bilancio dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio Direttivo Nazionale le linee programmatiche per il successivo.

L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richiede il Consiglio Direttivo o la metà degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associazione; in caso di suo impedimento, essa è presieduta dal Vicepresidente Nazionale su delega del Presidente Nazionale, o da persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario dell'assemblea all'uopo nominato dall'assemblea e restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati.

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Consiglio Direttivo Nazionale

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale che si compone da cinque a quindici membri: Presidente Nazionale, Past President, uno o due Vicepresidenti Nazionali, Segretario Generale e Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale tra gli associati in regola con le disposizioni del presente statuto, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Le candidature redatte su apposito modello disponibile presso la Segreteria Generale dell'Associazione (istituita presso la sede legale o altra sede pubblicizzata sul sito dell'associazione) devono essere depositate presso la stessa almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea elettiva.

La metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo devono avere uno dei seguenti requisiti:

  • Diploma di conservatorio v.o. / Laurea triennale / Laurea Specialistica
  • Lauree universitarie inerenti materie culturali, musicali, umanistiche
  • Esperienza nell'organizzazione di eventi culturali e non, con relativi attestati
  • Esperienze musicali, culturali lavorative certificate.

Alla luce della qualifica di Rete Associativa Nazionale e ai sensi dell’art. 41, comma 5, del CTS, i rappresentanti legali e gli amministratori dell’Associazione non devono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Detta disposizione si intende automaticamente inapplicabile qualora possa venire in contrasto con norme in materia di enti senza scopo di lucro di futura emanazione.

Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, pertanto potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, responsabili, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale, delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi a mezzo posta elettronica o telefax almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione o mediante avviso pubblicato sul sito.

Il Consiglio Direttivo Nazionale redige il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del CTS e delle relative linee guida del Ministero del Lavoro e, al superamento dei limiti previsti dall’art. 14 del CTS, redige il bilancio sociale.

Ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale non spetta alcun compenso per lo svolgimento del proprio incarico, salvo diversa deliberazione assembleare.

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Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente Nazionale può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni al Vice presidente Nazionale o al Past President; la delega dovrà essere data per iscritto. Il Presidente Nazionale dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Al termine del mandato ex officio assume la carica di Past President nel Consiglio Direttivo Nazionale; partecipa alle attività degli stessi con diritto di voto. Può essere nuovamente eletto Presidente o assumere altre cariche elettive indipendentemente dalla durata dell'ultimo mandato.

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Past President

È una carica che spetta di diritto agli ex Presidenti che hanno mantenuto la carica per almeno 6 (sei) anni. I Past President prestano servizio ex officio nel Consiglio Direttivo, con lo specifico scopo di garantire continuità alle procedure intraprese durante i precedenti mandati di Presidenza, nonché il corretto trasferimento di tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività.

I Past President hanno una funzione consultiva a favore del Presidente che dovrà consigliarsi con loro, prima di ogni atto di rilievo per la realizzazione dell'oggetto sociale.

I Past President hanno il diritto di opporsi agli atti del Presidente a lui delegati dal Consiglio Direttivo in materia di bilancio, quote associative, modifiche allo Statuto ed in generale alla corretta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di opposizione, gli atti in oggetto dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

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Vicepresidente Nazionale

Il Vicepresidente Nazionale può sostituire il Presidente Nazionale nelle sue funzioni per delega scritta dello stesso o, in caso di forza maggiore, per delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di necessità ed urgenza può mettere in atto provvedimenti che avranno piena efficacia solo se ratificati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

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Segretario Generale

Il Segretario Generale dà esecuzione alle delibere del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e tiene il libro dei verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo Nazionale. Tiene ed aggiorna il libro dei soci; predispone, di concerto con il Tesoriere, gli elementi necessari alla redazione del bilancio della gestione annuale.

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Tesoriere

Il Tesoriere gestisce il patrimonio associativo nell'ambito del mandato stabilito dal Consiglio Direttivo; ha la responsabilità della cassa dell'Associazione; tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione al fine di sottoporti al Consiglio Direttivo Nazionale e poi all'assemblea Generale per la loro approvazione.

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Le Commissioni

Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne cura anche l'approvazione dei relativi Regolamenti, possono essere istituite una o più Commissioni permanenti senza necessità di integrare il presente statuto. I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di riferimento.

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Organo di controllo

Al superamento dei limiti di cui all’art. 30 CTS viene nominato l’Organo di Controllo dall’Assemblea.

L’Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

I membri dell’Organo di Controllo durano in carica tre anni e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2392, 2° comma, c.c. L’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 CTS, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

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Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea Generale, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 CTS, può decidere se nominare un Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Revisore Unico deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti e qualora eletto ha gli stessi compiti e funzioni del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di sua elezione, per volontà dell'assemblea Generale o per obbligo di legge, si compone di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea Generale in una lista unica scelta tra persone di accertata competenza contabile o amministrativa e possono essere scelti anche tra non soci. -- Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti ed è eletto dall'assemblea Generale su lista a parte.

Al Collegio è demandato il controllo e la verifica di legittimità a compatibilità (tra il patrimonio disponibile e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa dell'Associazione; esso esamina il conto economico preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale all'Assemblea Generale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali dell'Associazione. Nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio procede ad ispezioni periodiche trimestrali sui libri contabili tenuti dalla sede nazionale dell'associazione.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente, tramite il Segretario Generale dell'Associazione che funge da cancelleria del Collegio. L'avviso di convocazione viene comunicato ai componenti il Collegio almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni urgenti. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta con la presenza di tre dei suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in sostituzione dei membri effettivi in caso di impedimento degli stessi.

Tutti i componenti il Collegio partecipano alle riunioni degli Organi deliberanti. Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.

Per la sostituzione o per la decadenza dei Revisori valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia.

Il primo Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico è nominato entro due anni dal Consiglio Direttivo Nazionale il quale è competente anche nella scelta della composizione dell'Organo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico resta in carica fino alla prossima Assemblea Generale elettiva.

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Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Generale, se lo ritiene opportuno o se imposto dalla legge, può decidere se nominare il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza in ordine alle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni degli organi dell'Associazione. Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea Generale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'Associazione. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti

Il Collegio giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate. Il Collegio può deliberare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):

  1. richiamo;
  2. diffida;
  3. deplorazione;
  4. multa;
  5. sospensione dalla qualifica e dall'attività anche in via cautelativa;
  6. radiazione.

Le decisioni sono provvisoriamente esecutive, salva la facoltà per il Consiglio Direttivo Nazionale di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, l'efficacia esecutiva della decisione impugnata. La mancata proposizione del ricorso d'appello nel merito rende inefficace l'istanza di sospensione.

Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili dagli interessati; il ricorso va presentato al Consiglio Direttivo Nazionale, a pena di inammissibilità entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo grado.

Il Consiglio Direttivo Nazionale emette provvedimento motivato e rinvia il tutto al Collegio dei Probiviri il quale dovrà giudicare entro i successivi 30 (trenta) giorni. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico nell'Associazione. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi dell'Associazione.

Fin quando l'Assemblea Generale non decide di nominare il Collegio dei Probiviri, le sue funzioni sono demandate al Consiglio Direttivo Nazionale e il ricorso alle sue decisioni va presentato all'Assemblea Generale che deciderà alla prima seduta utile.

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Volontari

L’Associazione può avvalersi di volontari, i quali esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L’Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

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Libri sociali

L’Associazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 15 del D.lgs. n. 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L’obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
  • il libro degli associati o aderenti
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, dell’Organo di Controllo, delle Commissioni e del Collegio dei Probiviri;
  • il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

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Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualora istituito e reso obbligatorio per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate nell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Eventuali modifiche normative in materia saranno automaticamente recepite senza necessità di modifica o integrazione del presente articolo.

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Statuto / regolamenti

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea.

L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono essere approvati dall'Assemblea.

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Collegio arbitrale

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale ove vi è la sede legale dell'Associazione. Il deliberato del Consiglio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

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Rimandi

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dal Libro Primo, Capo II, art. 36 e seguenti del Codice Civile, al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, allo statuto ed ai regolamenti degli Enti di Promozione Sociale ai quali si affilierà ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

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Firmato in originale in calce e a margine dei fogli intermedi

Davide Recchia — Michele D'Ambrosio, Notaio

Allegato "A" · Racc. n. 12170

FEDERCORI — Federazione Cori Italiani Chorus Inside · APS Ente Terzo Settore
Come associarsi